Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui al presente capo stabiliscono i diritti fondamentali garantiti a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori economicamente dipendenti, come individuati dall'articolo 17, e subordinati.
      2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto e con le modalità di svolgimento dell'attività, alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono prestazioni di opera o di servizio, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale; alle socie e ai soci d'opera, anche con obbligo di prestazioni lavorative accessorie, nelle società diverse dalle cooperative.
      3. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, alle persone che svolgono un'attività lavorativa, con o senza corrispettivo, al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; alle persone che frequentano corsi di formazione o di addestramento professionale; alle persone che svolgono lavori di utilità pubblica o sociale o di volontariato; alle persone che

 

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svolgono attività di lavoro nell'impresa familiare.
      4. Sono fatte salve le norme speciali e le disposizioni negoziali più favorevoli ai prestatori di lavoro.